PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale della
laguna di Venezia).

      1. È istituito il Parco nazionale della laguna di Venezia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. Per il raggiungimento delle finalità del Parco nazionale della laguna di Venezia è istituito un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ente parco».
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. L'Ente parco nazionale della laguna di Venezia è inserito nella parte IV della tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni.
      4. Il territorio del Parco comprende l'ambito territoriale definito dalle aree SIC e dalle aree ZPS della laguna di Venezia di cui alla delibera della giunta regionale della regione Veneto n. 1180 del 18 aprile 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 45 del 16 maggio 2006, dai corridoi di interconnessione, nonché dagli ambiti lagunari funzionalmente collegati ai predetti siti, come descritto nella planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. In sede di approvazione del Piano ambientale del Parco, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si provvede alla delimitazione perimetrale di un ambito territoriale più ampio quale area di transizione, protezione e sviluppo controllato, da sottoporre a tutela mediante gli strumenti della pianificazione regionale e provinciale; possono altresì essere individuate aree contermini.

 

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      6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      7. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, all'Ente parco è affidata anche la gestione delle oasi di protezione previste dal piano faunistico venatorio della provincia di Venezia, ricomprese nel perimetro del Parco nazionale della laguna di Venezia.

Art. 2.
(Finalità del Parco).

      1. La finalità principale del Parco nazionale della laguna di Venezia è il ripristino dell'equilibrio tra società umana e ecosistema naturale che, nell'arco dei secoli, ha permesso l'evoluzione della città di Venezia nel contesto della sua laguna come un unicum riconosciuto quale patrimonio dell'intera umanità. In particolare sono finalità del Parco:

          a) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico considerato nella sua unitarietà, il recupero delle parti alterate, la conservazione dell'equilibrio tra la presenza e l'attività dell'uomo e i naturali processi dell'ecosistema lagunare, la tutela e il ripristino della biodiversità e il mantenimento di un equilibrio dinamico in ambito lagunare;

          b) la promozione della ricerca scientifica e dell'attività didattica e di educazione ambientale e, in genere, delle attività volte alla migliore conoscenza, fruizione e controllo dell'ambiente naturale e storico;

          c) la promozione, mediante la predisposizione di sostegni tecnici e finanziari, degli interventi atti a garantire il riequilibrio idraulico e biologico nonché la riqualificazione vegetale e faunistica sulla base di criteri scientifici che garantiscano, per tutti

 

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i biotopi e tutte le componenti originarie, almeno le superfici vitali minime;

          d) il mantenimento degli elementi naturali e storici che costituiscono l'attuale assetto lagunare, delle attività produttive compatibili e di un turismo calibrato sulla capacità di carico e sui servizi;

          e) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni insediate nel Parco o su di esso gravitanti;

          f) la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali nella definizione degli strumenti di attuazione del Parco.

Art. 3.
(Strumenti di attuazione).

      1. Sono strumenti di attuazione del Parco:

          a) il Piano ambientale del Parco e i progetti di ambito;

          b) il Piano pluriennale economico-sociale;

          c) i progetti attuativi.

      2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono redatti dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi.

Art. 4.
(Organi dell'Ente parco).

      1. Sono organi dell'Ente parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 3, 4,

 

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5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dal suo insediamento.
      4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Veneto e degli enti pubblici;

          c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

 

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      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco, previa stipula di un'apposita convenzione, si avvale degli enti strumentali della regione Veneto per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 7.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale della laguna di Venezia, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco medesimo.

Art. 8.
(Norme finali).

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.